Rischio Critico
Notifica CPNP mancante, vendita illegale
Ogni prodotto cosmetico deve essere notificato sul Portale di notifica dei prodotti cosmetici UE (CPNP) prima di essere immesso sul mercato UE. Senza questo passaggio, il prodotto è illegale indipendentemente dalla conformità degli ingredienti. Le fabbriche cinesi non possono effettuare la notifica CPNP, solo la Persona Responsabile UE può farlo.
Rischio Critico
Ingredienti vietati (1.628 sostanze bandite)
L'Allegato II del Regolamento cosmetici UE elenca 1.628 sostanze vietate. Le violazioni più comuni negli ingredienti cosmetici cinesi includono mercurio nelle creme schiarenti, acido retinoico ad alta concentrazione e alcuni conservanti come il cloroformio. Le fabbriche cinesi spesso formulano secondo gli standard nazionali cinesi, non quelli UE.
Rischio Alto
Nessun Fascicolo Informativo sul Prodotto (PIF)
Ogni prodotto cosmetico richiede un Fascicolo Informativo sul Prodotto (PIF) contenente: descrizione del prodotto, valutazione della sicurezza (da parte di una persona qualificata), metodo di fabbricazione, prova delle dichiarazioni e dati microbiologici. La maggior parte dei fornitori cinesi non è in grado di fornire documentazione conforme al PIF senza il coordinamento della parte UE.
Rischio Alto
Dispositivi elettrici di bellezza, conformità RED e LVD
I dispositivi IPL per la depilazione, le maschere LED, i dispositivi EMS per il viso e le spazzole soniche devono essere conformi alla Direttiva Bassa Tensione (LVD 2014/35/UE) e alla Direttiva sulle apparecchiature radio (RED 2014/53/UE) per i dispositivi con connessione wireless. Le dichiarazioni CE per questi prodotti provenienti dalla Cina sono sistematicamente errate.
Rischio Medio
Etichettatura, nomi INCI, lingua e PAO
L'etichettatura cosmetica UE richiede: elenco degli ingredienti INCI, simbolo del periodo dopo l'apertura (PAO), riferimento al lotto, indirizzo della Persona Responsabile, paese di origine e avvertenze precauzionali nella lingua del mercato locale. Le etichette delle fabbriche cinesi quasi mai soddisfano direttamente i requisiti UE.
Rischio Medio
Comprova delle dichiarazioni, “naturale”, “biologico”, “testato dermatologicamente”
L'articolo 20 del Regolamento cosmetici UE richiede che tutte le dichiarazioni sul prodotto siano veritiere, comprovate, corrette e non ingannevoli. “Naturale” e “biologico” non hanno una soglia legalmente definita nell'UE, ma le dichiarazioni non comprovate possono far scattare azioni di sorveglianza del mercato ai sensi del GPSR e della normativa nazionale sulla tutela dei consumatori.