Rischio Critico
Notifica CPNP mancante, vendita illegale
Ogni prodotto cosmetico deve essere notificato sul Portale di notifica dei prodotti cosmetici UE (CPNP) prima di essere immesso sul mercato UE. Senza questo passaggio, il prodotto è illegale indipendentemente dalla conformità degli ingredienti. Le fabbriche cinesi non possono effettuare la notifica CPNP, solo la Persona Responsabile UE può farlo.
Rischio Critico
Ingredienti vietati (oltre 1.600 sostanze vietate)
L'Allegato II del Regolamento UE sui cosmetici elenca oltre 1.600 sostanze vietate. Tra le non conformità più comuni nei cosmetici cinesi ci sono il mercurio nelle creme schiarenti e l'idrochinone e la tretinoina (acido retinoico) nei prodotti sbiancanti e antietà. Le fabbriche cinesi spesso formulano secondo gli standard nazionali cinesi, non quelli UE.
Rischio Alto
Nessun Fascicolo Informativo sul Prodotto (PIF)
Ogni prodotto cosmetico richiede un Fascicolo Informativo sul Prodotto (PIF) contenente: descrizione del prodotto, valutazione della sicurezza (da parte di una persona qualificata), metodo di fabbricazione, prova delle dichiarazioni e dati microbiologici. La maggior parte dei fornitori cinesi non è in grado di fornire documentazione conforme al PIF senza il coordinamento della parte UE.
Rischio Alto
Dispositivi elettrici di bellezza, conformità RED e LVD
I dispositivi IPL per la depilazione, le maschere LED, i dispositivi EMS per il viso e le spazzole soniche devono essere conformi alla Direttiva Bassa Tensione (LVD 2014/35/UE) e alla Direttiva sulle apparecchiature radio (RED 2014/53/UE) per i dispositivi con connessione wireless. Le dichiarazioni CE per questi prodotti provenienti dalla Cina sono sistematicamente errate.
Rischio Medio
Etichettatura, nomi INCI, lingua e PAO
L'etichettatura cosmetica UE richiede: elenco degli ingredienti INCI, simbolo del periodo dopo l'apertura (PAO), riferimento al lotto, indirizzo della Persona Responsabile, paese di origine e avvertenze precauzionali nella lingua del mercato locale. Le etichette delle fabbriche cinesi quasi mai soddisfano direttamente i requisiti UE.
Rischio Medio
Comprova delle dichiarazioni, “naturale”, “biologico”, “testato dermatologicamente”
L'articolo 20 del Regolamento UE sui cosmetici richiede che tutte le dichiarazioni sul prodotto siano veritiere, comprovate, corrette e non ingannevoli. "Naturale" e "biologico" non hanno una soglia definita per legge nell'UE, ma le dichiarazioni non comprovate possono far scattare controlli di vigilanza del mercato ai sensi del Regolamento sui cosmetici e della normativa nazionale sulla tutela dei consumatori.